Capo I - Modalità e forme di espletamento dell'attività professionale
Art: 65 Società tra professionisti
I medici sono tenuti a comunicare all’Ordine territorialmente competente ogni accordo, contratto o convenzione privata diretta allo svolgimento dell’attività professionale al fine della valutazione della conformità ai principi di decoro, dignità e indipendenza della professione.I medici che esercitano la professione in forma societaria sono tenuti a notificare all’Ordine l’atto costitutivo della società, costituita secondo la normativa vigente, l’eventuale statuto e ogni successiva variazione statutaria ed organizzativa.Il medico non deve partecipare in nessuna veste ad imprese industriali, commerciali o di altra natura che ne condizionino la dignità e l'indipendenza professionale e non deve stabilire accordi diretti o indiretti con altre professioni sanitarie che svolgano attività o effettuino iniziative di tipo industriale o commerciale inerenti l'esercizio professionale.Il medico, che opera a qualsiasi titolo nell'ambito di qualsivoglia forma societaria di esercizio della professione:- garantisce, sotto la sua responsabilità, l’esclusività dell’oggetto sociale dell’attività professionale relativamente all’albo di appartenenza;- può detenere partecipazioni societarie nel rispetto delle normative di legge;- è e resta responsabile dei propri atti e delle proprie prescrizioni;- non deve subire condizionamenti di qualsiasi natura della sua autonomia e indipendenzaprofessionale.L’Ordine, al fine di verificare il rispetto delle norme deontologiche, è tenuto, nell’ambito della normativa vigente, a iscrivere in apposito elenco i soci professionisti e le società costituite secondo la normativa vigente, anche in ambito interprofessionale, alle quali partecipino i professionisti iscritti presso i rispettivi albi, nell’ambito delle linee di indirizzo e coordinamento emanate dalla FNOMCeO.
Art: 66 Rapporto con altre professioni sanitarie
Il medico deve garantire la più ampia collaborazione e favorire la comunicazione tra tutti gli operatori coinvolti nel processo assistenziale, nel rispetto delle peculiari competenze professionali.
Art: 67 Esercizio abusivo della professione e prestanomismo
E' vietato al medico collaborare a qualsiasi titolo o di favorire, anche fungendo da prestanome, chi eserciti abusivamente la professione.
Il medico che nell'esercizio professionale venga a conoscenza di prestazioni mediche o odontoiatriche effettuate da non abilitati alla professione o di casi di favoreggiamento dell’abusivismo, è obbligato a farne denuncia all’Ordine territorialmente competente.

