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6. Procedimento autorizzatorio

Per le forme di pubblicità espressamente disciplinate dalla normativa vigente, si applica il procedimento autorizzatorio previsto dall’art. 2 della legge 175/92 previa autocertificazione del professionista e/o del Direttore sanitario della struttura pubblica e/o privata, nel rispetto di quanto espressamente previsto dagli artt. 55-56-57.

Per le forme di pubblicità dell’informazione tramite internet, il professionista segnala all’Ordine provinciale di iscrizione (in caso di strutture sanitarie tale onere compete al Direttore Sanitario) di aver messo in rete il sito, dichiarando sotto la propria responsabilità di essersi conformato al presente Regolamento.

L’Ordine professionale può disporre controlli per verificare il rispetto della presente linea-guida.
Nelle strutture pubbliche e private il direttore sanitario è responsabile dell’osservanza della presente linea-guida.

  
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