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Disposizioni urgenti in materia di professioni sanitarie (Legge 26 febbraio 1999 n. 42)

1 Alla legge 5 febbraio 1992, n.175 sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. all’art.1, comma 1, dopo le parole: “sugli elenchi telefonici” sono aggiunte le seguenti: “sugli elenchi generali di categoria e attraverso giornali e periodici destinati esclusivamente agli esercenti le professioni sanitarie”;
  2. …………………..;
  3. All’art.3, comma 1, le parole: “sono sospesi dall’esercizio della professione sanitaria per un periodo da 2 a 6 mesi” sono sostituite dalle seguenti: “sono assoggettati alle sanzioni disciplinari della censura o della sospensione dall’esercizio della professione sanitaria, ai sensi dell’art. 40 del Regolamento approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950 n.221”;
  4. All’art.4, comma 1, dopo le parole: “sugli elenchi telefonici” sono inserite le seguenti: “e sugli elenchi generali di categoria”;
  5. All’art.5, comma 4, le parole: “sono sospesi dall’esercizio della professione sanitaria per un periodo da 2 a 6 mesi” sono sostituite dalle seguenti: “sono assoggettati alle sanzioni disciplinari della censura o della sospensione dall’esercizio della professione sanitaria, ai sensi dell’art. 40 del Regolamento approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950 n.221”;
  6. ……………………;
  7. ……………………;
  
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