Pubblicità Sanitaria
La Legge Bersani ha liberalizzato la pubblicità informativa, cancellando parzialmente i vecchi vincoli previsti dalla Legge 175.
La nuova normativa demanda agli Ordini Professionali la "Verifica della Veridicità e Trasparenza del Messaggio Informativo nonchè la sua aderenza ai requisiti di Decoro della categoria secondo i criteri adottati dal Codice Deontologico".
Nel Codice Deontologico (Artt. 55-56-57 del Codice Deontologico e Linee Guida) la FNOMCeO ha fissato i principi cardine in materia di "Pubblicità Sanitaria".
Il Medico/Odontoiatra o il Direttore Sanitario di una Struttura Sanitaria potrà chiedere un parere preventivo all'Ordine provinciale competente (Modulistica)
La nuova normativa si applica ai Medici/Odontoiatri e alle Strutture Sanitarie che siano Società di Persone, in caso di Società di Capitali verrà applicata la normativa relativa alla vecchia L.175/1992 (circolare 14/2009)
Non è ammessa in ogni caso:
- Pubblicità ingannevole
- Pubblicità personale abusiva
- Pubblicità lesiva della Dignità/Decoro della categoria
- Utilizzare il messaggio per ospitare spazi pubblicitari a titolo commerciale con riferimento a case farmaceutiche
Nel caso di professionista esercente la Medicina Non Convenzionale si deve far riferimento alla Circolare della FNOMCeO