ENPAM: CONTRIBUZIONE PERCENTUALE 12.50% o 2% sui redditi professionali anno 2009 – scadenza 31 luglio 2010
Obbligo contributivo e termini di presentazione: I professionisti iscritti all’Enpam, sono tenuti a comunicare entro il 31 luglio 2010 il reddito derivante dall’esercizio della professione medica e odontoiatrica prodotto nel corso dell’anno 2009. Tale dichiarazione può essere effettuata utilizzando il modello D che sarà recapitato al domicilio degli iscritti entro il mese di giugno 2010, è inoltre disponibile sul sito internet www.enpam.it, ovvero, la dichiarazione del reddito professionale può essere effettuata in via telematica previa REGISTRAZIONE presso l'Area Riservata del Portale della Fondazione ENPAM. Una volta effettuata la registrazione, per accedere all'area riservata ed effettuare la dichiarazione è necessario inserire UTENTE e PASSWORD negli appositi campi presenti nell'home page del portale Enpam.
Invio modello D in ritardo: In caso di invio del modello D oltre il termine del 31 luglio 2010, è prevista l’applicazione di una sanzione in misura fissa pari a euro 120,00.
Contribuzione ridotta: La richiesta di contribuzione ridotta presso il Fondo della Libera Professione Quota B può essere presentata entro il 31 luglio 2010 dagli iscritti dotati di altra copertura previdenziale obbligatoria ovvero dai titolari di un trattamento pensionistico.
Richiesta contribuzione ridotta in data successiva al 31 luglio 2010: Qualora l’istanza venga presentata oltre tale termine essa si intenderà riferita agli eventuali redditi professionali prodotti nell’anno 2010.
Iscritti già ammessi alla contribuzione ridotta: Coloro che negli anni precedenti hanno regolarmente prodotto la predetta domanda non devono ripeterla.
Perdita del diritto alla contribuzione ridotta: In caso di perdita del diritto alla contribuzione ridotta l’iscritto deve darne comunicazione all’Enpam tramite il modello D indicando la data in cui sono venute meno le condizioni di accesso.
Opzione contribuzione intera: Gli iscritti già ammessi alla contribuzione ridotta possono optare per il versamento del contributo nella misura intera del 12,50%. Tale opzione non è revocabile.
Pensionati del Fondo Generale: I pensionati del Fondo Generale, attualmente, sono esonerati d’ufficio dal versamento dei contributi e, di conseguenza, dall’invio del Modello D.
Essi, tuttavia, se titolari di reddito professionale, possono chiedere entro il 31 luglio 2010, nell’apposito spazio previsto nel modello D o con domanda in carta semplice, di essere ammessi al versamento del contributo nella misura intera del 12,50% o ridotta del 2%.
Si rappresenta, peraltro, che il Consiglio di Amministrazione dell’ENPAM, con delibera n. 53/2009, visto il quadro giuridico di riferimento ed al fine di evitare possibili contenziosi con la Gestione Separata INPS, ha proceduto all’abolizione dell’esonero contributivo per i pensionati del Fondo che proseguono nell’esercizio dell’attività. Tale modifica regolamentare è attualmente al vaglio dei Ministeri vigilanti ed esplicherà i propri effetti successivamente alla relativa approvazione.
Si consiglia, pertanto, di effettuare la dichiarazione reddituale, indicando l’aliquota contributiva prescelta. Le modalità di versamento del contributo e di invio del modello D sono identiche a quelle previste per gli iscritti non pensionati.