{"id":395,"date":"2022-02-17T08:51:03","date_gmt":"2022-02-17T07:51:03","guid":{"rendered":"https:\/\/www.omop.it\/?page_id=395"},"modified":"2022-02-17T11:26:20","modified_gmt":"2022-02-17T10:26:20","slug":"codice-deontologico","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.omop.it\/index.php\/codice-deontologico\/","title":{"rendered":"Codice Deontologico"},"content":{"rendered":"\n<div class=\"wp-block-columns is-layout-flex wp-container-core-columns-is-layout-9d6595d7 wp-block-columns-is-layout-flex\">\n<div class=\"wp-block-column is-layout-flow wp-block-column-is-layout-flow\" style=\"flex-basis:33.33%\">\n<h6 class=\"wp-block-heading\" id=\"titolo-icontenuti-e-finalita-artt-1-2\">Titolo I<br>Contenuti e finalit\u00e0 (Artt.1-2)<\/h6>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-column is-layout-flow wp-block-column-is-layout-flow\" style=\"flex-basis:66.66%\">\n<p><strong>Art. 1 Definizione<\/strong><br>Il Codice di deontologia medica &#8211; di seguito indicato con il termine \u201cCodice\u201d &#8211; identifica le regole, ispirate ai principi di etica medica, che disciplinano l\u2019esercizio professionale del medico chirurgo e dell\u2019odontoiatra &#8211; di seguito indicati con il termine \u201cmedico\u201d &#8211; iscritti ai rispettivi Albi professionali. Il Codice, in armonia con i principi etici di umanit\u00e0 e solidariet\u00e0 e civili di sussidiariet\u00e0, impegna il medico nella tutela della salute individuale e collettiva vigilando sulla dignit\u00e0, sul decoro, sull\u2019indipendenza e sulla qualit\u00e0 della professione. Il Codice regola anche i comportamenti assunti al di fuori dell\u2019esercizio professionale quando ritenuti rilevanti e incidenti sul decoro della professione. Il medico deve conoscere e rispettare il Codice e gli indirizzi applicativi allegati. Il medico deve prestare il giuramento professionale che \u00e8 parte costitutiva del Codice stesso.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Art. 2 Potest\u00e0 e Sanzioni Disciplinari<\/strong><br>L\u2019inosservanza o la violazione del Codice, anche se derivante da ignoranza, costituisce illecito disciplinare, valutato secondo le procedure e nei termini previsti dall\u2019ordinamento professionale. Il medico segnala all\u2019Ordine professionale territorialmente competente &#8211; di seguito indicato con il termine \u201cOrdine\u201d &#8211; ogni iniziativa tendente a imporgli comportamenti in contrasto con il Codice.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-columns is-layout-flex wp-container-core-columns-is-layout-9d6595d7 wp-block-columns-is-layout-flex\">\n<div class=\"wp-block-column is-layout-flow wp-block-column-is-layout-flow\" style=\"flex-basis:33.33%\">\n<h6 class=\"wp-block-heading\" id=\"titolo-iidoveri-e-competenze-del-medico-artt-3-19\">Titolo II<br>Doveri e competenze del medico (Artt. 3-19)<\/h6>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-column is-layout-flow wp-block-column-is-layout-flow\" style=\"flex-basis:66.66%\">\n<p><strong>Art. 3 Doveri generali e competenze del medico<\/strong><br>Doveri del medico sono la tutela della vita, della salute psico-fisica, il trattamento del dolore e il sollievo della sofferenza, nel rispetto della libert\u00e0 e della dignit\u00e0 della persona, senza discriminazione alcuna, quali che siano le condizioni istituzionali o sociali nelle quali opera. Al fine di tutelare la salute individuale e collettiva, il medico esercita attivit\u00e0 basate sulle competenze, specifiche ed esclusive, previste negli obiettivi formativi degli Ordinamenti didattici dei Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria, integrate e ampliate dallo sviluppo delle conoscenze in medicina, delle abilit\u00e0 tecniche e non tecniche connesse alla pratica professionale, delle innovazioni organizzative e gestionali in sanit\u00e0, dell\u2019insegnamento e della ricerca. La diagnosi a fini preventivi, terapeutici e riabilitativi \u00e8 una diretta, esclusiva e non delegabile competenza del medico e impegna la sua autonomia e responsabilit\u00e0. Tali attivit\u00e0, legittimate dall\u2019abilitazione dello Stato e dall\u2019iscrizione agli Ordini professionali nei rispettivi Albi, sono altres\u00ec definite dal Codice.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Art. 4 Libert\u00e0 e indipendenza della professione.<\/strong><br>Autonomia e responsabilit\u00e0 del medico L\u2019esercizio professionale del medico \u00e8 fondato sui principi di libert\u00e0, indipendenza, autonomia e responsabilit\u00e0. Il medico ispira la propria attivit\u00e0 professionale ai principi e alle regole della deontologia professionale senza sottostare a interessi, imposizioni o condizionamenti di qualsiasi natura.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Art. 5 Promozione della salute, ambiente e salute globale<\/strong><br>Il medico, nel considerare l&#8217;ambiente di vita e di lavoro e i livelli di istruzione e di equit\u00e0 sociale quali determinanti fondamentali della salute individuale e collettiva, collabora all\u2019attuazione di idonee politiche educative, di prevenzione e di contrasto alle disuguaglianze alla salute e promuove l&#8217;adozione di stili di vita salubri, informando sui principali fattori di rischio. Il medico, sulla base delle conoscenze disponibili, si adopera per una pertinente comunicazione sull\u2019esposizione e sulla vulnerabilit\u00e0 a fattori di rischio ambientale e favorisce un utilizzo appropriato delle risorse naturali, per un ecosistema equilibrato e vivibile anche dalle future generazioni.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Art. 6 Qualit\u00e0 professionale e gestionale<\/strong><br>Il medico fonda l\u2019esercizio delle proprie competenze tecnico-professionali sui principi di efficacia e di appropriatezza, aggiornandoli alle conoscenze scientifiche disponibili e mediante una costante verifica e revisione dei propri atti. Il medico, in ogni ambito operativo, persegue l\u2019uso ottimale delle risorse pubbliche e private salvaguardando l\u2019efficacia, la sicurezza e l\u2019umanizzazione dei servizi sanitari, contrastando ogni forma di discriminazione nell\u2019accesso alle cure.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Art. 7 Status professionale<\/strong><br>In nessun caso il medico abusa del proprio status professionale. Il medico che riveste cariche pubbliche non pu\u00f2 avvalersene per vantaggio professionale. Il medico valuta responsabilmente la propria condizione psico-fisica in rapporto all\u2019attivit\u00e0 professionale.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Art. 8 Dovere di intervento<\/strong><br>Il medico in caso di urgenza, indipendentemente dalla sua abituale attivit\u00e0, deve prestare soccorso e comunque attivarsi tempestivamente per assicurare idonea assistenza.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Art. 9 Calamit\u00e0<\/strong><br>Il medico in ogni situazione di calamit\u00e0 deve porsi a disposizione dell&#8217;Autorit\u00e0 competente.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Art. 10 Segreto professionale<\/strong><br>Il medico deve mantenere il segreto su tutto ci\u00f2 di cui \u00e8 a conoscenza in ragione della propria attivit\u00e0 professionale. La morte della persona assistita non esime il medico dall\u2019obbligo del segreto professionale. Il medico informa i collaboratori e discenti dell\u2019obbligo del segreto professionale sollecitandone il rispetto. La violazione del segreto professionale assume maggiore gravit\u00e0 quando ne possa derivare profitto proprio o altrui, ovvero nocumento per la persona assistita o per altri. La rivelazione \u00e8 ammessa esclusivamente se motivata da una giusta causa prevista dall\u2019ordinamento o dall\u2019adempimento di un obbligo di legge. Il medico non deve rendere all\u2019Autorit\u00e0 competente in materia di giustizia e di sicurezza testimonianze su fatti e circostanze inerenti al segreto professionale. La sospensione o l\u2019interdizione dall\u2019esercizio professionale e la cancellazione dagli Albi non dispensano dall\u2019osservanza del segreto professionale.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Art. 11 Riservatezza dei dati personali<\/strong><br>Il medico acquisisce la titolarit\u00e0 del trattamento dei dati personali previo consenso informato dell\u2019assistito o del suo rappresentante legale ed \u00e8 tenuto al rispetto della riservatezza, in particolare dei dati inerenti alla salute e alla vita sessuale. Il medico assicura la non identificabilit\u00e0 dei soggetti coinvolti nelle pubblicazioni o divulgazioni scientifiche di dati e studi clinici. Il medico non collabora alla costituzione, alla gestione o all\u2019utilizzo di banche di dati relativi a persone assistite in assenza di garanzie sulla preliminare acquisizione del loro consenso informato e sulla tutela della riservatezza e della sicurezza dei dati stessi.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Art. 12 Trattamento dei dati sensibili<\/strong><br>Il medico pu\u00f2 trattare i dati sensibili idonei a rivelare lo stato di salute della persona solo con il consenso informato della stessa o del suo rappresentante legale e nelle specifiche condizioni previste dall\u2019ordinamento.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Art. 13 Prescrizione a fini di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione<\/strong><br>La prescrizione a fini di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione \u00e8 una diretta, specifica, esclusiva e non delegabile competenza del medico, impegna la sua autonomia e responsabilit\u00e0 e deve far seguito a una diagnosi circostanziata o a un fondato sospetto diagnostico. La prescrizione deve fondarsi sulle evidenze scientifiche disponibili, sull\u2019uso ottimale delle risorse e sul rispetto dei principi di efficacia clinica, di sicurezza e di appropriatezza. Il medico tiene conto delle linee guida diagnostico-terapeutiche accreditate da fonti autorevoli e indipendenti quali raccomandazioni e ne valuta l\u2019applicabilit\u00e0 al caso specifico. L\u2019adozione di protocolli diagnostico-terapeutici o di percorsi clinico-assistenziali impegna la diretta responsabilit\u00e0 del medico nella verifica della tollerabilit\u00e0 e dell\u2019efficacia sui soggetti coinvolti. Il medico \u00e8 tenuto a un\u2019adeguata conoscenza della natura e degli effetti dei farmaci prescritti, delle loro indicazioni, controindicazioni, interazioni e reazioni individuali prevedibili e delle modalit\u00e0 di impiego appropriato, efficace e sicuro dei mezzi diagnostico-terapeutici. Il medico segnala tempestivamente all\u2019Autorit\u00e0 competente le reazioni avverse o sospette da farmaci e gli eventi sfavorevoli o sospetti derivanti dall\u2019utilizzo di presidi biomedicali. Il medico pu\u00f2 prescrivere farmaci non ancora registrati o non autorizzati al commercio oppure per indicazioni o a dosaggi non previsti dalla scheda tecnica, se la loro tollerabilit\u00e0 ed efficacia \u00e8 scientificamente fondata e i rischi sono proporzionati ai benefici attesi; in tali casi motiva l\u2019attivit\u00e0, acquisisce il consenso informato scritto del paziente e valuta nel tempo gli effetti. Il medico pu\u00f2 prescrivere, sotto la sua diretta responsabilit\u00e0 e per singoli casi, farmaci che abbiano superato esclusivamente le fasi di sperimentazione relative alla sicurezza e alla tollerabilit\u00e0, nel rigoroso rispetto dell\u2019ordinamento. Il medico non acconsente alla richiesta di una prescrizione da parte dell\u2019assistito al solo scopo di compiacerlo. Il medico non adotta n\u00e9 diffonde pratiche diagnostiche o terapeutiche delle quali non \u00e8 resa disponibile idonea documentazione scientifica e clinica valutabile dalla comunit\u00e0 professionale e dall\u2019Autorit\u00e0 competente. Il medico non deve adottare n\u00e9 diffondere terapie segrete.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Art. 14 Prevenzione e gestione di eventi avversi e sicurezza delle cure<\/strong><br>Il medico opera al fine di garantire le pi\u00f9 idonee condizioni di sicurezza del paziente e degli operatori coinvolti, promuovendo a tale scopo l&#8217;adeguamento dell&#8217;organizzazione delle attivit\u00e0 e dei comportamenti professionali e contribuendo alla prevenzione e alla gestione del rischio clinico attraverso: &#8211; l\u2019adesione alle buone pratiche cliniche; &#8211; l\u2019attenzione al processo di informazione e di raccolta del consenso, nonch\u00e9 alla comunicazione di un evento indesiderato e delle sue cause; &#8211; lo sviluppo continuo di attivit\u00e0 formative e valutative sulle procedure di sicurezza delle cure; &#8211; la rilevazione, la segnalazione e la valutazione di eventi sentinella, errori, \u201cquasi-errori\u201d ed eventi avversi valutando le cause e garantendo la natura riservata e confidenziale delle informazioni raccolte.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Art. 15 Sistemi e metodi di prevenzione, diagnosi e cura non convenzionali<\/strong><br>Il medico pu\u00f2 prescrivere e adottare, sotto la sua diretta responsabilit\u00e0, sistemi e metodi di prevenzione, diagnosi e cura non convenzionali nel rispetto del decoro e della dignit\u00e0 della professione. Il medico non deve sottrarre la persona assistita a trattamenti scientificamente fondati e di comprovata efficacia. Il medico garantisce sia la qualit\u00e0 della propria formazione specifica nell\u2019utilizzo dei sistemi e dei metodi non convenzionali, sia una circostanziata informazione per l\u2019acquisizione del consenso. Il medico non deve collaborare n\u00e9 favorire l\u2019esercizio di terzi non medici nelle discipline non convenzionali riconosciute quali attivit\u00e0 esclusive e riservate alla professione medica.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Art. 16 Procedure diagnostiche e interventi terapeutici non proporzionati<\/strong><br>Il medico, tenendo conto delle volont\u00e0 espresse dal paziente o dal suo rappresentante legale e dei principi di efficacia e di appropriatezza delle cure, non intraprende n\u00e9 insiste in procedure diagnostiche e interventi terapeutici clinicamente inappropriati ed eticamente non proporzionati, dai quali non ci si possa fondatamente attendere un effettivo beneficio per la salute e\/o un miglioramento della qualit\u00e0 della vita. Il controllo efficace del dolore si configura, in ogni condizione clinica, come trattamento appropriato e proporzionato. Il medico che si astiene da trattamenti non proporzionati non pone in essere in alcun caso un comportamento finalizzato a provocare la morte.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Art. 17 Atti finalizzati a provocare la morte<\/strong><br>Il medico, anche su richiesta del paziente, non deve effettuare n\u00e9 favorire atti finalizzati a provocarne la morte.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Art. 18 Trattamenti che incidono sull\u2019integrit\u00e0 psico-fisica<\/strong><br>I trattamenti che incidono sull\u2019integrit\u00e0 psico-fisica sono attuati al fine esclusivo di procurare un concreto beneficio clinico alla persona.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Art. 19 Aggiornamento e formazione professionale permanente<\/strong><br>Il medico, nel corso di tutta la sua vita professionale, persegue l\u2019aggiornamento costante e la formazione continua per lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze professionali tecniche e non tecniche, favorendone la diffusione ai discenti e ai collaboratori. Il medico assolve agli obblighi formativi. L\u2019Ordine certifica agli iscritti ai propri Albi i crediti acquisiti nei percorsi formativi e ne valuta le eventuali inadempienze.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-columns is-layout-flex wp-container-core-columns-is-layout-9d6595d7 wp-block-columns-is-layout-flex\">\n<div class=\"wp-block-column is-layout-flow wp-block-column-is-layout-flow\" style=\"flex-basis:33.33%\">\n<h6 class=\"wp-block-heading\" id=\"titolo-iii-rapporti-con-la-persona-assistita-artt-20-32\">Titolo III <br>Rapporti con la persona assistita (Artt.20-32)<\/h6>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-column is-layout-flow wp-block-column-is-layout-flow\" style=\"flex-basis:66.66%\">\n<p><strong>Art. 20 Relazione di cura<\/strong><br>La relazione tra medico e paziente \u00e8 costituita sulla libert\u00e0 di scelta e sull\u2019individuazione e condivisione delle rispettive autonomie e responsabilit\u00e0. Il medico nella relazione persegue l\u2019alleanza di cura fondata sulla reciproca fiducia e sul mutuo rispetto dei valori e dei diritti e su un\u2019informazione comprensibile e completa, considerando il tempo della comunicazione quale tempo di cura. <\/p>\n\n\n\n<p><strong>Art. 21 Competenza professionale <\/strong><br>Il medico garantisce impegno e competenze nelle attivit\u00e0 riservate alla professione di appartenenza, non assumendo compiti che non sia in grado di soddisfare o che non sia legittimato a svolgere.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Art. 22 Rifiuto di prestazione professionale<\/strong><br>Il medico pu\u00f2 rifiutare la propria opera professionale quando vengano richieste prestazioni in contrasto con la propria coscienza o con i propri convincimenti tecnico-scientifici, a meno che il rifiuto non sia di grave e immediato nocumento per la salute della persona, fornendo comunque ogni utile informazione e chiarimento per consentire la fruizione della prestazione.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Art. 23 Continuit\u00e0 delle cure<\/strong><br>Il medico garantisce la continuit\u00e0 delle cure e, in caso di indisponibilit\u00e0, di impedimento o del venire meno del rapporto di fiducia, assicura la propria sostituzione informando la persona assistita. Il medico che si trovi di fronte a situazioni cliniche alle quali non sia in grado di provvedere efficacemente, indica al paziente le specifiche competenze necessarie al caso in esame.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Art. 24 Certificazione<\/strong><br>Il medico \u00e8 tenuto a rilasciare alla persona assistita certificazioni relative allo stato di salute che attestino in modo puntuale e diligente i dati anamnestici raccolti e\/o i rilievi clinici direttamente constatati od oggettivamente documentati.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Art. 25 Documentazione sanitaria<\/strong><br>Il medico deve, nell\u2019interesse esclusivo della persona assistita, mettere la documentazione clinica in suo possesso a disposizione della stessa o del suo rappresentante legale o di medici e istituzioni da essa indicati per iscritto. Il medico, nei casi di arruolamento in protocolli di ricerca, registra i modi e i tempi dell\u2019informazione e del consenso informato anche relativamente al trattamento dei dati sensibili.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Art. 26 Cartella clinica<\/strong><br>Il medico redige la cartella clinica, quale documento essenziale dell\u2019evento ricovero, con completezza, chiarezza e diligenza e ne tutela la riservatezza; le eventuali correzioni vanno motivate e sottoscritte. Il medico riporta nella cartella clinica i dati anamnestici e quelli obiettivi relativi alla condizione clinica e alle attivit\u00e0 diagnostico-terapeutiche a tal fine praticate; registra il decorso clinico assistenziale nel suo contestuale manifestarsi o nell\u2019eventuale pianificazione anticipata delle cure nel caso di paziente con malattia progressiva, garantendo la tracciabilit\u00e0 della sua redazione. Il medico registra nella cartella clinica i modi e i tempi dell\u2019informazione e i termini del consenso o dissenso della persona assistita o del suo rappresentante legale anche relativamente al trattamento dei dati sensibili, in particolare in casi di arruolamento in protocolli di ricerca.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Art. 27 Libera scelta del medico e del luogo di cura<\/strong><br>La libera scelta del medico e del luogo di cura costituisce diritto della persona. \u00c8 vietato qualsiasi accordo tra medici tendente a influenzare la libera scelta della persona assistita, pur essendo consentito indicare, se opportuno e nel suo esclusivo interesse, consulenti o luoghi di cura ritenuti idonei al caso.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Art. 28 Risoluzione del rapporto fiduciario<\/strong><br>Il medico, se ritiene interrotto il rapporto di fiducia con la persona assistita o con il suo rappresentante legale, pu\u00f2 risolvere la relazione di cura con tempestivo e idoneo avviso, proseguendo la sua opera sino alla sostituzione con altro collega, cui sono trasmesse le informazioni e la documentazione utili alla continuit\u00e0 delle cure, previo consenso scritto della persona assistita.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Art. 29 Cessione di farmaci<\/strong><br>Il medico non pu\u00f2 cedere farmaci a scopo di lucro.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Art. 30 Conflitto di interessi<\/strong><br>Il medico evita qualsiasi condizione di conflitto di interessi nella quale il comportamento professionale risulti subordinato a indebiti vantaggi economici o di altra natura. Il medico dichiara le condizioni di conflitto di interessi riguardanti aspetti economici e di altra natura che possono manifestarsi nella ricerca scientifica, nella formazione e nell\u2019aggiornamento professionale, nella prescrizione diagnostico-terapeutica, nella divulgazione scientifica, nei rapporti individuali e di gruppo con industrie, enti, organizzazioni e istituzioni, o con la Pubblica Amministrazione, attenendosi agli indirizzi applicativi allegati.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Art. 31 Accordi illeciti nella prescrizione<\/strong><br>Al medico \u00e8 vietata ogni forma di prescrizione concordata che possa procurare o procuri a se stesso o a terzi un illecito vantaggio economico o altre utilit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Art. 32 Doveri del medico nei confronti dei soggetti fragili<\/strong><br>Il medico tutela il minore, la vittima di qualsiasi abuso o violenza e la persona in condizioni di vulnerabilit\u00e0 o fragilit\u00e0 psico-fisica, sociale o civile in particolare quando ritiene che l\u2019ambiente in cui vive non sia idoneo a proteggere la sua salute, la dignit\u00e0 e la qualit\u00e0 di vita. Il medico segnala all\u2019Autorit\u00e0 competente le condizioni di discriminazione, maltrattamento fisico o psichico, violenza o abuso sessuale. Il medico, in caso di opposizione del rappresentante legale a interventi ritenuti appropriati e proporzionati, ricorre all\u2019Autorit\u00e0 competente. Il medico prescrive e attua misure e trattamenti coattivi fisici, farmacologici e ambientali nei soli casi e per la durata connessi a documentate necessit\u00e0 cliniche, nel rispetto della dignit\u00e0 e della sicurezza della persona.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-columns is-layout-flex wp-container-core-columns-is-layout-9d6595d7 wp-block-columns-is-layout-flex\">\n<div class=\"wp-block-column is-layout-flow wp-block-column-is-layout-flow\" style=\"flex-basis:33.33%\">\n<h6 class=\"wp-block-heading\" id=\"titolo-ivinformazione-e-comunicazione-consenso-e-dissenso-artt-33-39\">Titolo IV<br>Informazione e Comunicazione. Consenso e dissenso (Artt. 33-39)<\/h6>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-column is-layout-flow wp-block-column-is-layout-flow\" style=\"flex-basis:66.66%\">\n<p><strong>Art. 33 Informazione e comunicazione con la persona assistita<\/strong><br>Il medico garantisce alla persona assistita o al suo rappresentante legale un\u2019informazione comprensibile ed esaustiva sulla prevenzione, sul percorso diagnostico, sulla diagnosi, sulla prognosi, sulla terapia e sulle eventuali alternative diagnostico-terapeutiche, sui prevedibili rischi e complicanze, nonch\u00e9 sui comportamenti che il paziente dovr\u00e0 osservare nel processo di cura. Il medico adegua la comunicazione alla capacit\u00e0 di comprensione della persona assistita o del suo rappresentante legale, corrispondendo a ogni richiesta di chiarimento, tenendo conto della sensibilit\u00e0 e reattivit\u00e0 emotiva dei medesimi, in particolare in caso di prognosi gravi o infauste, senza escludere elementi di speranza. Il medico rispetta la necessaria riservatezza dell\u2019informazione e la volont\u00e0 della persona assistita di non essere informata o di delegare ad altro soggetto l\u2019informazione, riportandola nella documentazione sanitaria. Il medico garantisce al minore elementi di informazione utili perch\u00e9 comprenda la sua condizione di salute e gli interventi diagnostico-terapeutici programmati, al fine di coinvolgerlo nel processo decisionale.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Art. 34 Informazione e comunicazione a terzi<\/strong><br>L\u2019informazione a terzi pu\u00f2 essere fornita previo consenso esplicitamente espresso dalla persona assistita, fatto salvo quanto previsto agli artt. 10 e 12, allorch\u00e9 sia in grave pericolo la salute o la vita del soggetto stesso o di altri. Il medico, in caso di paziente ricoverato, raccoglie gli eventuali nominativi delle persone indicate dallo stesso a ricevere la comunicazione dei dati sensibili.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Art. 35 Consenso e dissenso informato<\/strong><br>L\u2019acquisizione del consenso o del dissenso \u00e8 un atto di specifica ed esclusiva competenza del medico, non delegabile. Il medico non intraprende n\u00e9 prosegue in procedure diagnostiche e\/o interventi terapeutici senza la preliminare acquisizione del consenso informato o in presenza di dissenso informato. Il medico acquisisce, in forma scritta e sottoscritta o con altre modalit\u00e0 di pari efficacia documentale, il consenso o il dissenso del paziente, nei casi previsti dall\u2019ordinamento e dal Codice e in quelli prevedibilmente gravati da elevato rischio di mortalit\u00e0 o da esiti che incidano in modo rilevante sull\u2019integrit\u00e0 psico-fisica. Il medico tiene in adeguata considerazione le opinioni espresse dal minore in tutti i processi decisionali che lo riguardano.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Art. 36 Assistenza di urgenza e di emergenza<\/strong><br>Il medico assicura l\u2019assistenza indispensabile, in condizioni d\u2019urgenza e di emergenza, nel rispetto delle volont\u00e0 se espresse o tenendo conto delle dichiarazioni anticipate di trattamento se manifestate.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Art. 37 Consenso o dissenso del rappresentante legale<\/strong><br>Il medico, in caso di paziente minore o incapace, acquisisce dal rappresentante legale il consenso o il dissenso informato alle procedure diagnostiche e\/o agli interventi terapeutici. Il medico segnala all&#8217;Autorit\u00e0 competente l\u2019opposizione da parte del minore informato e consapevole o di chi ne esercita la potest\u00e0 genitoriale a un trattamento ritenuto necessario e, in relazione alle condizioni cliniche, procede comunque tempestivamente alle cure ritenute indispensabili e indifferibili.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Art. 38 Dichiarazioni anticipate di trattamento<\/strong><br>Il medico tiene conto delle dichiarazioni anticipate di trattamento espresse in forma scritta, sottoscritta e datata da parte di persona capace e successive a un\u2019informazione medica di cui resta traccia documentale. La dichiarazione anticipata di trattamento comprova la libert\u00e0 e la consapevolezza della scelta sulle procedure diagnostiche e\/o sugli interventi terapeutici che si desidera o non si desidera vengano attuati in condizioni di totale o grave compromissione delle facolt\u00e0 cognitive o valutative che impediscono l\u2019espressione di volont\u00e0 attuali. Il medico, nel tenere conto delle dichiarazioni anticipate di trattamento, verifica la loro congruenza logica e clinica con la condizione in atto e ispira la propria condotta al rispetto della dignit\u00e0 e della qualit\u00e0 di vita del paziente, dandone chiara espressione nella documentazione sanitaria. Il medico coopera con il rappresentante legale perseguendo il migliore interesse del paziente e in caso di contrasto si avvale del dirimente giudizio previsto dall\u2019ordinamento e, in relazione alle condizioni cliniche, procede comunque tempestivamente alle cure ritenute indispensabili e indifferibili.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Art. 39 Assistenza al paziente con prognosi infausta o con definitiva compromissione<\/strong><br><strong>dello stato di coscienza<\/strong><br>Il medico non abbandona il paziente con prognosi infausta o con definitiva compromissione dello stato di coscienza, ma continua ad assisterlo e se in condizioni terminali impronta la propria opera alla sedazione del dolore e al sollievo dalle sofferenze tutelando la volont\u00e0, la dignit\u00e0 e la qualit\u00e0 della vita. Il medico, in caso di definitiva compromissione dello stato di coscienza del paziente, prosegue nella terapia del dolore e nelle cure palliative, attuando trattamenti di sostegno delle funzioni vitali finch\u00e9 ritenuti proporzionati, tenendo conto delle dichiarazioni anticipate di trattamento.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-columns is-layout-flex wp-container-core-columns-is-layout-9d6595d7 wp-block-columns-is-layout-flex\">\n<div class=\"wp-block-column is-layout-flow wp-block-column-is-layout-flow\" style=\"flex-basis:33.33%\">\n<h6 class=\"wp-block-heading\" id=\"titolo-vtrapianti-di-organi-tessuti-e-cellule-artt-40-41\">Titolo V<br>Trapianti di organi, tessuti e cellule (Artt. 40-41)<\/h6>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-column is-layout-flow wp-block-column-is-layout-flow\" style=\"flex-basis:66.66%\">\n<p><strong>Art. 40 Donazione di organi, tessuti e cellule<\/strong><br>Il medico promuove la cultura della donazione di organi, tessuti e cellule, collaborando all\u2019informazione dei cittadini e sostenendo donatori e riceventi.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Art. 41 Prelievo di organi, tessuti e cellule a scopo di trapianto<\/strong><br>Il prelievo da cadavere di organi, tessuti e cellule a scopo di trapianto terapeutico \u00e8 praticato nel rispetto dell\u2019ordinamento garantendo la corretta informazione dei familiari. Il prelievo da vivente \u00e8 aggiuntivo e non sostitutivo del prelievo da cadavere e il medico, nell\u2019acquisizione del consenso informato scritto, si adopera per la piena comprensione dei rischi da parte del donatore e del ricevente. Il medico non partecipa ad attivit\u00e0 di trapianto nelle quali la disponibilit\u00e0 di organi, tessuti e cellule abbia finalit\u00e0 di lucro.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-columns is-layout-flex wp-container-core-columns-is-layout-9d6595d7 wp-block-columns-is-layout-flex\">\n<div class=\"wp-block-column is-layout-flow wp-block-column-is-layout-flow\" style=\"flex-basis:33.33%\">\n<h6 class=\"wp-block-heading\" id=\"titolo-visessualita-riproduzione-e-genetica-artt-42-46\">Titolo VI<br>Sessualit\u00e0, riproduzione e genetica (Artt. 42-46)<\/h6>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-column is-layout-flow wp-block-column-is-layout-flow\" style=\"flex-basis:66.66%\">\n<p><strong>Art. 42 Informazione in materia di sessualit\u00e0, riproduzione e contraccezione<\/strong><br>Il medico, al fine di tutelare la salute individuale e collettiva e la procreazione cosciente e responsabile, fornisce ai singoli e alla coppia ogni idonea informazione in materia di sessualit\u00e0, riproduzione e contraccezione.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Art. 43 Interruzione volontaria di gravidanza<\/strong><br>Gli atti medici connessi all\u2019interruzione volontaria di gravidanza operati al di fuori dell\u2019ordinamento, sono vietati e costituiscono grave infrazione deontologica tanto pi\u00f9 se compiuti a scopo di lucro. L\u2019obiezione di coscienza si esprime nell\u2019ambito e nei limiti dell\u2019ordinamento e non esime il medico dagli obblighi e dai doveri inerenti alla relazione di cura nei confronti della donna.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Art. 44 Procreazione medicalmente assistita<\/strong><br>Le indicazioni e le correlate procedure diagnostiche e i trattamenti terapeutici relativi alla procreazione medicalmente assistita sono di esclusiva competenza del medico che opera in autonomia e responsabilit\u00e0 e nel rispetto dell\u2019ordinamento. Il medico prospetta alla coppia le opportune soluzioni fondate su accreditate acquisizioni scientifiche e informa sulle possibilit\u00e0 di successo nei confronti dell\u2019infertilit\u00e0, sui rischi per la salute della donna e del nascituro e sulle adeguate e possibili misure di prevenzione. \u00c8 vietata ogni pratica di procreazione medicalmente assistita a fini di selezione etnica o genetica; non \u00e8 consentita la produzione di embrioni ai soli fini di ricerca e ogni sfruttamento commerciale, pubblicitario, industriale di gameti, embrioni e tessuti embrionali o fetali. Sono fatte salve le norme in materia di obiezione di coscienza, senza esimere il medico dagli obblighi e dai doveri inerenti alla relazione di cura nei confronti della coppia.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Art. 45 Interventi sul genoma umano<\/strong><br>Il medico prescrive e attua interventi al genoma umano per esclusivi fini di prevenzione, diagnosi e cura di condizioni patologiche o a queste predisponenti e per la ricerca di nuovi trattamenti diagnostico-terapeutici appropriati ed efficaci. Il medico garantisce idonea informazione sui rischi connessi alle procedure e alle loro possibilit\u00e0 di successo acquisendo il consenso scritto.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Art. 46 Indagini predittive<\/strong><br>Il medico prescrive o esegue indagini predittive con il consenso scritto del soggetto interessato o del suo rappresentante legale, che sono gli unici destinatari dei dati e delle relative informazioni. Il medico informa la persona interessata sul significato e sulle finalit\u00e0 dell\u2019indagine, sull\u2019effettiva probabilit\u00e0 di attendibile predizione, sulla fattibilit\u00e0 di interventi terapeutici disponibili ed efficaci e sulla possibilit\u00e0 di conseguenze negative sulla qualit\u00e0 di vita conseguenti alla conoscenza dei risultati. Il medico non prescrive n\u00e9 esegue test predittivi richiesti e prodotti a fini meramente assicurativi od occupazionali. Le indagini predittive in gravidanza, destinate alla tutela della salute della donna e del nascituro, sono consentite se autorizzate in forma scritta dalla gestante, successivamente a idonea informazione.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-columns is-layout-flex wp-container-core-columns-is-layout-9d6595d7 wp-block-columns-is-layout-flex\">\n<div class=\"wp-block-column is-layout-flow wp-block-column-is-layout-flow\" style=\"flex-basis:33.33%\">\n<h6 class=\"wp-block-heading\" id=\"titolo-viiricerca-e-sperimentazione-artt-47-50\">Titolo VII<br>Ricerca e sperimentazione (Artt. 47 &#8211; 50)<\/h6>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-column is-layout-flow wp-block-column-is-layout-flow\" style=\"flex-basis:66.66%\">\n<p><strong>Art. 47 Sperimentazione scientifica<\/strong><br>Il medico nell\u2019attivit\u00e0 di sperimentazione persegue il progresso della medicina fondandolo sulla ricerca scientifica, il cui obiettivo primario \u00e8 quello di migliorare le conoscenze e gli interventi preventivi, diagnostici e terapeutici al fine di tutelare la salute e la vita. La ricerca scientifica si avvale anche della sperimentazione umana e animale, programmata e attuata nel quadro dell\u2019ordinamento. Il medico incentiva modelli alternativi a quelli umani e animali, purch\u00e9 siano fondatamente equivalenti nei profili di efficacia sperimentale. Il medico sperimentatore si attiene inoltre agli indirizzi applicativi allegati.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Art. 48 Sperimentazione umana<\/strong><br>Il medico attua sull\u2019uomo le sperimentazioni sostenute da protocolli scientificamente fondati e ispirati al principio di salvaguardia della vita e dell&#8217;integrit\u00e0 psico-fisica e nel rispetto della dignit\u00e0 della persona. La sperimentazione sull\u2019uomo \u00e8 subordinata al consenso informato scritto del soggetto reclutato e alla contestuale e idonea informazione del medico curante indicato dallo stesso. Il medico informa il soggetto reclutato in merito agli scopi, ai metodi, ai benefici prevedibili e ai rischi, fermo restando il diritto dello stesso di interrompere la sperimentazione in qualsiasi momento, garantendo in ogni caso la continuit\u00e0 assistenziale. Nel caso di minore o di persona incapace, la sperimentazione \u00e8 ammessa solo per finalit\u00e0 preventive o terapeutiche relative alla condizione patologica in essere o alla sua evoluzione. Il medico documenta la volont\u00e0 del minore e ne tiene conto.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Art. 49 Sperimentazione clinica<\/strong><br>Il medico propone e attua protocolli sperimentali clinici a fini preventivi o diagnostico-terapeutici su volontari sani e malati se sono scientificamente fondati la loro sicurezza e il razionale della loro efficacia. La redazione del rapporto finale di una sperimentazione \u00e8 una competenza esclusiva e non delegabile del medico sperimentatore. Il medico garantisce che il soggetto reclutato non sia sottratto a consolidati trattamenti indispensabili al mantenimento o al ripristino dello stato di salute.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Art. 50 Sperimentazione sull\u2019animale<\/strong><br>Il medico attua la sperimentazione sull&#8217;animale nel rispetto dell\u2019ordinamento e persegue l\u2019impiego di metodi e mezzi idonei a evitare inutili sofferenze. Sono fatte salve le norme in materia di obiezione di coscienza.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-columns is-layout-flex wp-container-core-columns-is-layout-9d6595d7 wp-block-columns-is-layout-flex\">\n<div class=\"wp-block-column is-layout-flow wp-block-column-is-layout-flow\" style=\"flex-basis:33.33%\">\n<h6 class=\"wp-block-heading\" id=\"titolo-viiitrattamento-medico-e-liberta-personale-artt-51-53\">Titolo VIII<br>Trattamento medico e libert\u00e0 personale<br>(Artt. 51 &#8211; 53)<\/h6>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-column is-layout-flow wp-block-column-is-layout-flow\" style=\"flex-basis:66.66%\">\n<p><strong>Art. 51 Soggetti in stato di limitata libert\u00e0 personale<\/strong><br>Il medico che assiste una persona in condizioni di limitata libert\u00e0 personale \u00e8 tenuto al rigoroso rispetto dei suoi diritti. Il medico, nel prescrivere e attuare un trattamento sanitario obbligatorio, opera sempre nel rispetto della dignit\u00e0 della persona e nei limiti previsti dalla legge.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Art. 52 Tortura e trattamenti disumani<\/strong><br>Il medico in nessun caso collabora, partecipa o presenzia a esecuzioni capitali, ad atti di tortura, violenza o a trattamenti crudeli, disumani o degradanti. Il medico non attua mutilazioni o menomazioni non aventi finalit\u00e0 diagnostico-terapeutiche anche su richiesta dell\u2019interessato.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Art. 53 Rifiuto consapevole di alimentarsi<\/strong><br>Il medico informa la persona capace sulle conseguenze che un rifiuto protratto di alimentarsi comporta sulla sua salute, ne documenta la volont\u00e0 e continua l\u2019assistenza, non assumendo iniziative costrittive n\u00e9 collaborando a procedure coattive di alimentazione o nutrizione artificiale.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-columns is-layout-flex wp-container-core-columns-is-layout-9d6595d7 wp-block-columns-is-layout-flex\">\n<div class=\"wp-block-column is-layout-flow wp-block-column-is-layout-flow\" style=\"flex-basis:33.33%\">\n<h6 class=\"wp-block-heading\" id=\"titolo-ixonorari-professionali-informazione-e-pubblicita-sanitaria-artt-54-57\">Titolo IX<br>Onorari professionali, informazione e pubblicit\u00e0 sanitaria (Artt. 54 &#8211; 57)<\/h6>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-column is-layout-flow wp-block-column-is-layout-flow\" style=\"flex-basis:66.66%\">\n<p><strong>Art. 54<\/strong> <strong>Esercizio libero professionale<\/strong>.<br>Onorari e tutela della responsabilit\u00e0 civile Il medico, nel perseguire il decoro dell\u2019esercizio professionale e il principio dell\u2019intesa preventiva, commisura l\u2019onorario alla difficolt\u00e0 e alla complessit\u00e0 dell\u2019opera professionale, alle competenze richieste e ai mezzi impiegati, tutelando la qualit\u00e0 e la sicurezza della prestazione. Il medico comunica preventivamente alla persona assistita l\u2019onorario, che non pu\u00f2 essere subordinato ai risultati della prestazione professionale. In armonia con le previsioni normative, il medico libero professionista provvede a idonea copertura assicurativa per responsabilit\u00e0 civile verso terzi connessa alla propria attivit\u00e0 professionale. Il medico pu\u00f2 effettuare visite e prestare gratuitamente la sua opera purch\u00e9 tale comportamento non rivesta una connotazione esclusivamente commerciale, non costituisca concorrenza sleale o sia finalizzato a indebito accaparramento di clientela.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Art. 55 Informazione sanitaria<\/strong><br>Il medico promuove e attua un\u2019informazione sanitaria accessibile, trasparente, rigorosa e prudente, fondata sulle conoscenze scientifiche acquisite e non divulga notizie che alimentino aspettative o timori infondati o, in ogni caso, idonee a determinare un pregiudizio dell\u2019interesse generale. Il medico, nel collaborare con le istituzioni pubbliche o con i soggetti privati nell\u2019attivit\u00e0 di informazione sanitaria e di educazione alla salute, evita la pubblicit\u00e0 diretta o indiretta della propria attivit\u00e0 professionale o la promozione delle proprie prestazioni.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Art. 56 (*) Pubblicit\u00e0 informativa sanitaria<\/strong><br>La pubblicit\u00e0 informativa sanitaria del medico e delle strutture sanitarie pubbliche o private, nel perseguire il fine di una scelta libera e consapevole dei servizi professionali, ha per oggetto esclusivamente i titoli professionali e le specializzazioni, l&#8217;attivit\u00e0 professionale, le caratteristiche del servizio offerto e l\u2019onorario relativo alle prestazioni.<br>La pubblicit\u00e0 informativa sanitaria, con qualunque mezzo diffusa, rispetta nelle forme e nei contenuti i principi propri della professione medica, dovendo sempre essere veritiera, corretta e funzionale all\u2019oggetto dell\u2019informazione, mai equivoca, ingannevole e denigratoria.<br>E&#8217; consentita la pubblicit\u00e0 sanitaria comparativa delle prestazioni mediche e odontoiatriche solo in presenza di indicatori clinici misurabili, certi e condivisi dalla comunit\u00e0 scientifica che ne consentano confronto non ingannevole.<br>Il medico non diffonde notizie su avanzamenti nella ricerca biomedica e su innovazioni in campo sanitario non ancora validate e accreditate dal punto di vista scientifico, in particolare se tali da alimentare attese infondate e speranze illusorie.<br>Spetta all&#8217;Ordine professionale competente per territorio la potest\u00e0 di verificare la rispondenza della pubblicit\u00e0 informativa sanitaria alle regole deontologiche del presente codice e prendere i necessari provvedimenti.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Art. 57 Divieto di patrocinio a fini commerciali<\/strong><br>Il medico singolo o componente di associazioni scientifiche o professionali non concede patrocinio a forme di pubblicit\u00e0 promozionali finalizzate a favorire la commercializzazione di prodotti sanitari o di qualsivoglia altra natura.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-right has-text-color\" style=\"color:#c10909\">(*) Art. 56 &#8211; articolo modificato in data19 maggio 2016<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-columns is-layout-flex wp-container-core-columns-is-layout-9d6595d7 wp-block-columns-is-layout-flex\">\n<div class=\"wp-block-column is-layout-flow wp-block-column-is-layout-flow\" style=\"flex-basis:33.33%\">\n<h6 class=\"wp-block-heading\" id=\"titolo-xrapporti-con-i-colleghi-artt-58-61\">Titolo X<br>Rapporti con i colleghi (Artt. 58 &#8211; 61)<\/h6>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-column is-layout-flow wp-block-column-is-layout-flow\" style=\"flex-basis:66.66%\">\n<p><strong>Art. 58 Rapporti tra colleghi<\/strong><br>Il medico impronta il rapporto con i colleghi ai principi di solidariet\u00e0 e collaborazione e al reciproco rispetto delle competenze tecniche, funzionali ed economiche, nonch\u00e9 delle correlate autonomie e responsabilit\u00e0. Il medico affronta eventuali contrasti con i colleghi nel rispetto reciproco e salvaguarda il migliore interesse della persona assistita, ove coinvolta. Il medico assiste i colleghi prevedendo solo il ristoro delle spese. Il medico, in caso di errore professionale di un collega, evita comportamenti denigratori e colpevolizzanti.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Art. 59 Rapporti con il medico curante<\/strong><br>Il medico curante e i colleghi operanti nelle strutture pubbliche e private devono assicurare un rapporto di consultazione, collaborazione e informazione reciproca. Il medico che presti la propria opera per competenza specialistica o in situazioni di urgenza \u00e8 tenuto, previo consenso del paziente o del suo rappresentante legale, a comunicare al medico indicato dagli stessi gli indirizzi diagnostico-terapeutici attuati e le valutazioni cliniche relative. Il medico fa pervenire la relazione clinica o la lettera di dimissione al medico indicato dal paziente stesso.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Art. 60 Consulto e consulenza<\/strong><br>Il medico curante, previo consenso dell\u2019interessato o del suo rappresentante legale, propone il consulto con altro collega ovvero la consulenza presso strutture idonee, ponendo gli adeguati quesiti e fornendo la documentazione in suo possesso. Il medico che non condivida una richiesta di consulto o di consulenza formulata dalla persona assistita o dal suo rappresentante legale, pu\u00f2 astenersi dal parteciparvi, ma fornisce comunque tutte le informazioni e la documentazione clinica relative al caso. Lo specialista o il consulente che visiti un paziente in assenza del curante deve fornire una dettagliata relazione diagnostica e l\u2019indirizzo terapeutico consigliato, debitamente sottoscritti.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Art. 61 Affidamento degli assistiti<\/strong><br>I medici coinvolti nell\u2019affidamento degli assistiti, in particolare se complessi e fragili, devono assicurare il reciproco scambio di informazioni e la puntuale e rigorosa trasmissione della documentazione clinica.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-columns is-layout-flex wp-container-core-columns-is-layout-9d6595d7 wp-block-columns-is-layout-flex\">\n<div class=\"wp-block-column is-layout-flow wp-block-column-is-layout-flow\" style=\"flex-basis:33.33%\">\n<h6 class=\"wp-block-heading\" id=\"titolo-xiativita-medico-legale-artt-62-63\">Titolo XI<br>Ativit\u00e0 medico legale (Artt. 62 &#8211; 63)<\/h6>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-column is-layout-flow wp-block-column-is-layout-flow\" style=\"flex-basis:66.66%\">\n<p><strong>Art. 62 Attivit\u00e0 medico-legale<\/strong><br>L\u2019attivit\u00e0 medico-legale, qualunque sia la posizione di garanzia nella quale viene esercitata, deve evitare situazioni di conflitto di interesse ed \u00e8 subordinata all\u2019effettivo possesso delle specifiche competenze richieste dal caso. L\u2019attivit\u00e0 medico-legale viene svolta nel rispetto del Codice; la funzione di consulente tecnico e di perito non esime il medico dal rispetto dei principi deontologici che ispirano la buona pratica professionale, essendo in ogni caso riservata al giudice la valutazione del merito della perizia. Il medico legale, nei casi di responsabilit\u00e0 medica, si avvale di un collega specialista di comprovata competenza nella disciplina interessata; in analoghe circostanze, il medico clinico si avvale di un medico legale. Il medico, nel rispetto dell\u2019ordinamento, non pu\u00f2 svolgere attivit\u00e0 medico-legali quale consulente d\u2019ufficio o di controparte nei casi nei quali sia intervenuto personalmente per ragioni di assistenza, di cura o a qualunque altro titolo, n\u00e9 nel caso in cui intrattenga un rapporto di lavoro di qualunque natura giuridica con la struttura sanitaria coinvolta nella controversia giudiziaria. Il medico consulente di parte assume le evidenze scientifiche disponibili interpretandole nel rispetto dell\u2019oggettivit\u00e0 del caso in esame e di un confronto scientifico rigoroso e fondato, fornendo pareri ispirati alla prudente valutazione della condotta dei soggetti coinvolti.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Art. 63 Medicina fiscale<\/strong><br>Nell\u2019esercizio delle funzioni di controllo, il medico fa conoscere al soggetto sottoposto all&#8217;accertamento la propria qualifica e la propria funzione. Il medico fiscale e il curante, nel rispetto reciproco dei propri ruoli, non devono esprimere valutazioni critiche sul rispettivo operato.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-columns is-layout-flex wp-container-core-columns-is-layout-9d6595d7 wp-block-columns-is-layout-flex\">\n<div class=\"wp-block-column is-layout-flow wp-block-column-is-layout-flow\" style=\"flex-basis:33.33%\">\n<h6 class=\"wp-block-heading\" id=\"titolo-xiirapporti-intra-e-interprofessionali-artt-64-67\">Titolo XII<br>Rapporti intra e interprofessionali (Artt. 64 &#8211; 67)<\/h6>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-column is-layout-flow wp-block-column-is-layout-flow\" style=\"flex-basis:66.66%\">\n<p><strong>Art. 64 Rapporti con l\u2019Ordine professionale<\/strong><br>Il medico deve collaborare con il proprio Ordine nell\u2019espletamento delle funzioni e dei compiti ad esso attribuiti dall\u2019ordinamento. Il medico comunica all\u2019Ordine tutti gli elementi costitutivi dell\u2019anagrafica, compresi le specializzazioni e i titoli conseguiti, per la compilazione e la tenuta degli Albi, degli elenchi e dei registri e per l\u2019attivit\u00e0 di verifica prevista dall\u2019ordinamento. Il medico comunica tempestivamente all\u2019Ordine il cambio di residenza, il trasferimento in altra provincia della sua attivit\u00e0, la modifica della sua condizione di esercizio ovvero la cessazione dell\u2019attivit\u00e0. Il medico comunica all\u2019Ordine le eventuali infrazioni alle regole di reciproco rispetto, di corretta collaborazione tra colleghi e di salvaguardia delle specifiche competenze. I Presidenti delle rispettive Commissioni di Albo, nell\u2019ambito delle loro funzioni di vigilanza deontologica, possono convocare i colleghi iscritti in altra sede ma esercenti la professione nella provincia di loro competenza, informando l\u2019Ordine di appartenenza al quale competono le eventuali valutazioni disciplinari. Il medico eletto negli organi istituzionali dell&#8217;Ordine svolge le specifiche funzioni con diligenza, imparzialit\u00e0, prudenza e riservatezza.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Art. 65 Societ\u00e0 tra professionisti<\/strong><br>Il medico comunica tempestivamente all\u2019Ordine di appartenenza ogni accordo, contratto o convenzione privata per lo svolgimento dell\u2019attivit\u00e0 professionale, per tutelarne i profili di autonomia e indipendenza. Il medico che esercita la professione in forma societaria notifica all\u2019Ordine di appartenenza l\u2019atto costitutivo della societ\u00e0, l\u2019eventuale statuto, tutti i documenti relativi all\u2019anagrafica della societ\u00e0 stessa nonch\u00e9 ogni successiva variazione statutaria e organizzativa. Il medico non pu\u00f2 partecipare a intese dirette o indirette con altre professioni sanitarie o categorie professionali per svolgere attivit\u00e0 di impresa industriale o commerciale o di altra natura che ne condizionino la dignit\u00e0, l\u2019indipendenza e l\u2019autonomia professionale. Il medico che opera a qualsiasi titolo nell&#8217;ambito delle forme societarie consentite per l\u2019esercizio della professione, garantisce sotto la propria responsabilit\u00e0: &#8211; l\u2019esclusivit\u00e0 dell\u2019oggetto sociale relativo all\u2019attivit\u00e0 professionale di cui agli Albi di appartenenza; &#8211; il possesso di partecipazioni societarie nel rispetto dell\u2019ordinamento; &#8211; la diretta titolarit\u00e0 dei propri atti e delle proprie prescrizioni sempre riconducibili alle competenze dell\u2019Albo di appartenenza; &#8211; il rifiuto di qualsiasi tipo di condizionamento sulla propria autonomia e indipendenza professionale.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Art. 66 Rapporto con altre professioni sanitarie<\/strong><br>Il medico si adopera per favorire la collaborazione, la condivisione e l\u2019integrazione fra tutti i professionisti sanitari coinvolti nel processo di assistenza e di cura, nel rispetto delle reciproche competenze, autonomie e correlate responsabilit\u00e0. Il medico sostiene la formazione interprofessionale, il miglioramento delle organizzazioni sanitarie nel rispetto delle attivit\u00e0 riservate e delle funzioni assegnate e svolte e l\u2019osservanza delle regole deontologiche.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Art. 67 Prestanomismo e favoreggiamento all\u2019esercizio abusivo della professione<\/strong><br>Al medico \u00e8 vietato collaborare a qualsiasi titolo o di favorire, fungendo da prestanome o omettendo la dovuta vigilanza, chi eserciti abusivamente la professione. Il medico che venga a conoscenza di prestazioni effettuate da non abilitati alla professione di medico, o di casi di favoreggiamento dell\u2019abusivismo, \u00e8 obbligato a farne denuncia all\u2019Ordine territorialmente competente.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-columns is-layout-flex wp-container-core-columns-is-layout-9d6595d7 wp-block-columns-is-layout-flex\">\n<div class=\"wp-block-column is-layout-flow wp-block-column-is-layout-flow\" style=\"flex-basis:33.33%\">\n<h6 class=\"wp-block-heading\" id=\"titolo-xiiirapporti-con-le-strutture-sanitarie-pubbliche-e-private-artt-68-70\">Titolo XIII<br>Rapporti con le strutture sanitarie pubbliche e private (Artt. 68 &#8211; 70)<\/h6>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-column is-layout-flow wp-block-column-is-layout-flow\" style=\"flex-basis:66.66%\">\n<p><strong>Art. 68 Medico operante in strutture pubbliche e private<\/strong><br>Il medico che opera in strutture pubbliche o private, concorre alle finalit\u00e0 sanitarie delle stesse ed \u00e8 soggetto alla potest\u00e0 disciplinare dell\u2019Ordine indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto di lavoro. Il medico, in caso di contrasto tra le regole deontologiche e quelle della struttura pubblica o privata nella quale opera, sollecita l&#8217;intervento dell&#8217;Ordine al fine di tutelare i diritti dei pazienti e l\u2019autonomia professionale. In attesa della composizione del contrasto, il medico assicura il servizio, salvo i casi di grave violazione dei diritti delle persone a lui affidate e del decoro e dell\u2019indipendenza della propria attivit\u00e0 professionale. Il medico che all\u2019interno del rapporto di lavoro con il servizio pubblico esercita la libera professione, evita comportamenti che possano indebitamente favorirla.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Art. 69 Direzione sanitaria e responsabile sanitario<\/strong><br>Il medico che svolge funzioni di direzione sanitaria nelle strutture pubbliche o private ovvero di responsabile sanitario di una struttura privata, garantisce il possesso dei titoli e il rispetto del Codice e tutela l\u2019autonomia e la pari dignit\u00e0 dei professionisti all\u2019interno della struttura in cui opera, agendo in piena autonomia nei confronti del rappresentante legale della struttura alla quale afferisce. Inoltre il medico deve essere in possesso dei titoli previsti dall\u2019ordinamento per l\u2019esercizio della professione ed essere adeguatamente supportato per le competenze relative ad entrambe le professioni di cui all\u2019art. 1 in relazione alla presenza delle stesse nella struttura. Il medico comunica tempestivamente all\u2019Ordine di appartenenza il proprio incarico nonch\u00e9 l\u2019eventuale rinuncia, collaborando con quello competente per territorio nei compiti di vigilanza sulla sicurezza e la qualit\u00e0 di servizi erogati e sulla correttezza del materiale informativo, che deve riportare il suo nominativo. Il medico che svolge funzioni di direzione sanitaria o responsabile di struttura non pu\u00f2 assumere incarichi plurimi, incompatibili con le funzioni di vigilanza attiva e continuativa.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Art. 70 Qualit\u00e0 ed equit\u00e0 delle prestazioni<\/strong><br>Il medico non assume impegni professionali che comportino un eccesso di prestazioni tale da pregiudicare la qualit\u00e0 della sua opera e la sicurezza della persona assistita. Il medico deve esigere da parte della struttura in cui opera ogni garanzia affinch\u00e9 le modalit\u00e0 del suo impegno e i requisiti degli ambienti di lavoro non incidano negativamente sulla qualit\u00e0 e la sicurezza del suo lavoro e sull\u2019equit\u00e0 delle prestazioni.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-columns is-layout-flex wp-container-core-columns-is-layout-9d6595d7 wp-block-columns-is-layout-flex\">\n<div class=\"wp-block-column is-layout-flow wp-block-column-is-layout-flow\" style=\"flex-basis:33.33%\">\n<h6 class=\"wp-block-heading\" id=\"titolo-xivmedicina-dello-sport-artt-71-73\">Titolo XIV<br>Medicina dello sport (Artt. 71 &#8211; 73)<\/h6>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-column is-layout-flow wp-block-column-is-layout-flow\" style=\"flex-basis:66.66%\">\n<p><strong>Art. 71 Valutazione dell\u2019idoneit\u00e0 alla pratica sportiva<\/strong><br>La valutazione dell\u2019idoneit\u00e0 alla pratica sportiva \u00e8 finalizzata esclusivamente alla tutela della salute e dell\u2019integrit\u00e0 psico-fisica del soggetto. Il medico esprime con chiarezza il relativo giudizio in base alle evidenze scientifiche disponibili e provvede a un\u2019adeguata informazione al soggetto sugli eventuali rischi che la specifica attivit\u00e0 sportiva pu\u00f2 comportare.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Art. 72 Valutazione del mantenimento dell\u2019idoneit\u00e0 all\u2019attivit\u00e0 sportiva agonistica<\/strong><br>l medico fa valere, in qualsiasi circostanza, la propria responsabilit\u00e0 a tutela dell\u2019integrit\u00e0 psico-fisica, in particolare valutando se un atleta possa proseguire la preparazione atletica e l\u2019attivit\u00e0 agonistica. Il medico, in caso di minore, valuta con particolare prudenza che lo sviluppo armonico psico-fisico del soggetto non sia compromesso dall\u2019attivit\u00e0 sportiva intrapresa. Il medico si adopera affinch\u00e9 la sua valutazione sia accolta, denunciandone tempestivamente il mancato accoglimento all\u2019Autorit\u00e0 competente e all&#8217;Ordine.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Art. 73 Doping<\/strong><br>Il medico non consiglia, favorisce, prescrive o somministra trattamenti farmacologici o di altra natura non giustificati da esigenze terapeutiche, che siano finalizzati ad alterare le prestazioni proprie dell&#8217;attivit\u00e0 sportiva o a modificare i risultati dei relativi controlli. Il medico protegge l&#8217;atleta da pressioni esterne che lo sollecitino a ricorrere a siffatte pratiche, informandolo altres\u00ec delle possibili gravi conseguenze sulla salute.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-columns is-layout-flex wp-container-core-columns-is-layout-9d6595d7 wp-block-columns-is-layout-flex\">\n<div class=\"wp-block-column is-layout-flow wp-block-column-is-layout-flow\" style=\"flex-basis:33.33%\">\n<h6 class=\"wp-block-heading\" id=\"titolo-xvtutela-della-salute-collettiva-artt-74-75\">Titolo XV<br>Tutela della salute collettiva (Artt. 74 &#8211; 75)<\/h6>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-column is-layout-flow wp-block-column-is-layout-flow\" style=\"flex-basis:66.66%\">\n<p><strong>Art. 74 Trattamento sanitario obbligatorio e denunce obbligatorie<\/strong><br>Il medico deve svolgere i compiti assegnatigli dalla legge in tema di trattamenti e accertamenti sanitari obbligatori e deve curare con la massima diligenza e tempestivit\u00e0 l\u2019informativa alle Autorit\u00e0 sanitarie giudiziarie e ad altre Autorit\u00e0 nei modi, nei tempi e con le procedure stabilite dall\u2019ordinamento, ivi compresa, quando prevista, la tutela dell&#8217;anonimato.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Art. 75 Prevenzione, assistenza e cura delle dipendenze fisiche o psichiche<\/strong><br>Il medico si adopera per la prevenzione, la cura, il recupero clinico e il reinserimento sociale della persona affetta da qualsiasi forma di dipendenza fisica o psichica, nel rispetto dei diritti della stessa, collaborando con le famiglie, le istituzioni socio-sanitarie pubbliche o private e le associazioni di protezione sociale.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-columns is-layout-flex wp-container-core-columns-is-layout-9d6595d7 wp-block-columns-is-layout-flex\">\n<div class=\"wp-block-column is-layout-flow wp-block-column-is-layout-flow\" style=\"flex-basis:33.33%\">\n<h6 class=\"wp-block-heading\" id=\"titolo-xvimedicina-potenziativa-ed-estetica-art-76\">Titolo XVI<br>Medicina potenziativa ed estetica (Art. 76)<\/h6>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-column is-layout-flow wp-block-column-is-layout-flow\" style=\"flex-basis:66.66%\">\n<p><strong>Art. 76 Medicina potenziativa ed estetica<\/strong><br>Il medico, sia in attivit\u00e0 di ricerca, sia quando gli siano richieste prestazioni non terapeutiche ma finalizzate al potenziamento delle fisiologiche capacit\u00e0 fisiche e cognitive dell\u2019individuo, opera nel rispetto e a salvaguardia della dignit\u00e0 dello stesso in ogni suo riflesso individuale e sociale, dell&#8217;identit\u00e0 e dell&#8217;integrit\u00e0 della persona e delle sue peculiarit\u00e0 genetiche nonch\u00e9 dei principi di proporzionalit\u00e0 e di precauzione.<br>Il medico acquisisce il consenso informato in forma scritta avendo cura di verificare, in particolare, la comprensione dei rischi del trattamento. Il medico ha il dovere di rifiutare eventuali richieste ritenute sproporzionate e di alto rischio anche a causa della invasivit\u00e0 e potenziale irreversibilit\u00e0 del trattamento a fronte di benefici non terapeutici ma potenziativi.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Art. 76 <em>BIS <\/em>Medicina estetica<\/strong><br>Il medico nell&#8217;esercizio di attivit\u00e0 diagnostico-terapeutiche con finalit\u00e0 estetiche, garantisce il possesso di idonee competenze e, nell&#8217;informazione preliminare al consenso scritto, non suscita n\u00e9 alimenta aspettative illusorie, individua le possibili soluzioni alternative di pari efficacia e opera al fine di garantire la massima sicurezza delle prestazioni erogate.<br>Gli interventi diagnostico-terapeutici con finalit\u00e0 estetiche rivolti a minori o a incapaci si attengono all&#8217;ordinamento.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-columns is-layout-flex wp-container-core-columns-is-layout-9d6595d7 wp-block-columns-is-layout-flex\">\n<div class=\"wp-block-column is-layout-flow wp-block-column-is-layout-flow\" style=\"flex-basis:33.33%\">\n<h6 class=\"wp-block-heading\" id=\"titolo-xviimedicina-militare-art-77\">Titolo XVII<br>Medicina militare (Art. 77)<\/h6>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-column is-layout-flow wp-block-column-is-layout-flow\" style=\"flex-basis:66.66%\">\n<p><strong>Art. 77 Medicina militare<\/strong><br>Il medico militare, nell\u2019ambito dei propri compiti istituzionali, ha una responsabilit\u00e0 che non muta in tutti gli interventi di forza armata sia in tempo di pace che di guerra. Il medico militare, al fine di garantire la salvaguardia psico-fisica del paziente in rapporto alle risorse materiali e umane a disposizione, assicura il livello pi\u00f9 elevato di umanizzazione delle cure praticando un triage rispettoso delle conoscenze scientifiche pi\u00f9 aggiornate, agendo secondo il principio di \u201cmassima efficacia\u201d per il maggior numero di individui. \u00c8 dovere del medico militare segnalare alle superiori Autorit\u00e0 la necessit\u00e0 di fornire assistenza a tutti coloro che non partecipano direttamente alle ostilit\u00e0 (militari che abbiano deposto le armi, civili feriti o malati) e denunciare alle stesse i casi di torture, violenze, oltraggi e trattamenti crudeli e disumani tali da essere degradanti per la dignit\u00e0 della persona. In ogni occasione, il medico militare orienter\u00e0 le proprie scelte per rispondere al meglio al conseguimento degli obiettivi e degli intendimenti del proprio comandante militare, in accordo con i principi contenuti nel presente Codice, fermo restando il rispetto dei limiti imposti dalle normative nazionali e internazionali nonch\u00e9 da eventuali regole di ingaggio che disciplinano l\u2019operazione militare.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-columns is-layout-flex wp-container-core-columns-is-layout-9d6595d7 wp-block-columns-is-layout-flex\">\n<div class=\"wp-block-column is-layout-flow wp-block-column-is-layout-flow\" style=\"flex-basis:33.33%\">\n<h6 class=\"wp-block-heading\" id=\"titolo-xviiiinformatizzazione-e-innovazione-sanitaria-artt-78-79\">Titolo XVIII<br>Informatizzazione e innovazione sanitaria<br>(Artt. 78 &#8211; 79)<\/h6>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-column is-layout-flow wp-block-column-is-layout-flow\" style=\"flex-basis:66.66%\">\n<p><strong>Art. 78 Tecnologie informatiche<\/strong><br>Il medico, nell\u2019uso degli strumenti informatici, garantisce l\u2019acquisizione del consenso, la tutela della riservatezza, la pertinenza dei dati raccolti e, per quanto di propria competenza, la sicurezza delle tecniche. Il medico, nell\u2019uso di tecnologie di informazione e comunicazione di dati clinici, persegue l\u2019appropriatezza clinica e adotta le proprie decisioni nel rispetto degli eventuali contributi multidisciplinari, garantendo la consapevole partecipazione della persona assistita. Il medico, nell\u2019utilizzo delle tecnologie di informazione e comunicazione a fini di prevenzione, diagnosi, cura o sorveglianza clinica, o tali da influire sulle prestazioni dell\u2019uomo, si attiene ai criteri di proporzionalit\u00e0, appropriatezza, efficacia e sicurezza, nel rispetto dei diritti della persona e degli indirizzi applicativi allegati.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Art. 79 Innovazione e organizzazione sanitaria<\/strong><br>Il medico partecipa e collabora con l\u2019organizzazione sanitaria al fine del continuo miglioramento della qualit\u00e0 dei servizi offerti agli individui e alla collettivit\u00e0, opponendosi a ogni condizionamento che lo distolga dai fini primari della medicina. Il medico garantisce indipendenza di giudizio e persegue l\u2019appropriatezza clinica nell\u2019organizzazione sanitaria.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-columns is-layout-flex wp-container-core-columns-is-layout-9d6595d7 wp-block-columns-is-layout-flex\">\n<div class=\"wp-block-column is-layout-flow wp-block-column-is-layout-flow\" style=\"flex-basis:33.33%\">\n<h5 class=\"wp-block-heading\" id=\"disposizione-finale\">Disposizione finale<\/h5>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-column is-layout-flow wp-block-column-is-layout-flow\" style=\"flex-basis:66.66%\">\n<p>Gli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri recepiscono il presente Codice, nel quadro dell\u2019azione di indirizzo e di coordinamento esercitata dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri e ne garantiscono il rispetto.<\/p>\n\n\n\n<p>Gli Ordini provvedono a consegnare ufficialmente il Codice, o comunque a renderlo noto ai singoli iscritti agli Albi e a svolgere attivit\u00e0 formative e di aggiornamento in materia di etica e di deontologia medica.<\/p>\n\n\n\n<p>Le regole del Codice saranno oggetto di costante valutazione da parte della FNOMCeO al fine di garantirne l\u2019aggiornamento.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Titolo IContenuti e finalit\u00e0 (Artt.1-2) Art.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"page-nosidebar.php","meta":{"footnotes":""},"tags":[],"folder":[],"class_list":["post-395","page","type-page","status-publish","hentry"],"publishpress_future_action":{"enabled":false,"date":"2026-04-11 13:33:06","action":"change-status","newStatus":"private","terms":[],"taxonomy":"post_tag","extraData":[]},"publishpress_future_workflow_manual_trigger":{"enabledWorkflows":[]},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.omop.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/395","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.omop.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.omop.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.omop.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.omop.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=395"}],"version-history":[{"count":31,"href":"https:\/\/www.omop.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/395\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":537,"href":"https:\/\/www.omop.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/395\/revisions\/537"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.omop.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=395"}],"wp:term":[{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.omop.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=395"},{"taxonomy":"folder","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.omop.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/folder?post=395"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}