{"id":401,"date":"2022-02-17T08:52:42","date_gmt":"2022-02-17T07:52:42","guid":{"rendered":"https:\/\/www.omop.it\/?page_id=401"},"modified":"2022-02-17T12:29:48","modified_gmt":"2022-02-17T11:29:48","slug":"conflitto-dinteressi-art-30","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.omop.it\/index.php\/conflitto-dinteressi-art-30\/","title":{"rendered":"Conflitto d&#8217;interessi (art.30)"},"content":{"rendered":"\n<div class=\"wp-block-columns is-layout-flex wp-container-core-columns-is-layout-9d6595d7 wp-block-columns-is-layout-flex\">\n<div class=\"wp-block-column is-layout-flow wp-block-column-is-layout-flow\" style=\"flex-basis:33.33%\">\n<h6 class=\"wp-block-heading\" id=\"all-art-30-conflitto-di-interessi\">All&#8217;art. 30 &#8220;Conflitto di interessi&#8221;<\/h6>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-column is-layout-flow wp-block-column-is-layout-flow\" style=\"flex-basis:66.66%\">\n<p><strong>Conflitto di interessi, indirizzi applicativi allegati all&#8217;art. 30<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-colore-primario-chiaro-color has-text-color\"><strong>Le condizioni di conflitto di interessi riguardanti aspetti economici e di altra natura possono manifestarsi nella ricerca e divulgazione scientifica, nella formazione e aggiornamento professionale, nella prescrizione terapeutica e di esami diagnostici, nell\u2019attivit\u00e0 di consulenza e di pubblico ufficiale e nei rapporti con industrie, enti, organizzazioni e istituzioni, nonch\u00e9 con la pubblica amministrazione.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\"><li>I medici non devono accettare elargizioni o altre utilit\u00e0 che possano limitare l\u2019appropriatezza delle proprie decisioni inerenti all\u2019esercizio professionale.<\/li><li>Nel rispetto dei principi di legalit\u00e0 e trasparenza i medici possono ricevere compensi, retribuzioni o altre utilit\u00e0 solo attraverso le procedure e gli strumenti previsti dalla normativa vigente.<\/li><li>Il medico attua una costante revisione critica della divulgazione scientifica di cui viene informato; a tale fine pu\u00f2 avvalersi dell\u2019azione di supporto del proprio Ordine professionale.<\/li><li>I medici o le associazioni professionali che effettuano campagne di prevenzione ed educazione sanitaria o promuovono forme di informazione sanitaria o partecipano alla diffusione di notizie scientifiche attraverso i mass media o la stampa di categoria, devono manifestare il nome dello sponsor e applicare i presenti indirizzi applicativi validi anche nei rapporti eventualmente intrattenuti con industrie, organizzazioni ed enti pubblici e privati.<\/li><li>Il medico ricercatore deve dichiarare gli eventuali rapporti di consulenza o collaborazione con gli sponsor della ricerca.<\/li><li>Il medico ricercatore deve applicare sempre regole di trasparenza, condurre l\u2019analisi dei dati in modo indipendente rispetto agli eventuali interessi dello sponsor e non accettare condizioni per le quali non possa pubblicare o diffondere i risultati delle ricerche, senza vincoli di propriet\u00e0 da parte degli sponsor, qualora questi comportino risultati negativi per il paziente. Se la pubblicazione, anche quando non sia frutto di specifica ricerca, \u00e8 sponsorizzata il nome dello sponsor deve essere esplicitato; chiunque pubblichi redazionali o resoconti di convegni o partecipi a conferenze stampa deve dichiarare il nome dell\u2019eventuale sponsor.<\/li><li>Il medico ricercatore e i membri dei comitati editoriali devono dichiarare alla rivista scientifica, nella quale intendono pubblicare, il ruolo avuto nel progetto e il nome del responsabile dell\u2019analisi dei dati.<\/li><li>Il medico ricercatore deve vigilare sugli eventuali condizionamenti, anche economici, esercitati sui soggetti arruolati nella ricerca, in particolare rispetto a coloro che si trovano in posizione di dipendenza o di vulnerabilit\u00e0.<\/li><li>Il medico ricercatore non deve accettare di redigere il rapporto conclusivo per la pubblicazione di una ricerca alla quale non ha partecipato e non pu\u00f2 accettare clausole di sospensione della ricerca a discrezione dello sponsor ma solo per motivazioni scientifiche o etiche comunicate al Comitato etico per la convalida.<\/li><li>I medici operanti nei Comitati Etici per la sperimentazione sui farmaci e nei Comitati Etici locali devono rispettare le regole di trasparenza della sperimentazione prima di approvarla e rilasciare essi stessi dichiarazione di assenza di conflitti di interessi. Gli indirizzi applicativi di cui sopra si applicano anche agli studi multicentrici.<\/li><li>I medici non possono percepire direttamente finanziamenti allo scopo di favorire la loro partecipazione a eventi formativi; eventuali finanziamenti possono essere erogati alla societ\u00e0 scientifica organizzatrice dell\u2019evento o all\u2019azienda sanitaria presso la quale opera il medico.<\/li><li>Il finanziamento da parte delle industrie a congressi e a corsi di formazione non deve condizionare la scelta sia dei partecipanti che dei contenuti, dei relatori, dei metodi didattici e degli strumenti impiegati; la responsabilit\u00e0 di tali scelte spetta al responsabile scientifico dell\u2019evento.<\/li><li>Il medico non pu\u00f2 accettare ristoro economico per un soggiorno superiore alla durata dell\u2019evento, n\u00e9 per iniziative turistiche e sociali aggiuntive e diverse da quelle eventualmente organizzate dal congresso n\u00e9 ospitalit\u00e0 per familiari o amici.<\/li><li>Il medico relatore a congressi ha diritto ad un compenso adeguato per il lavoro svolto, in particolare di preparazione ed al rimborso delle spese di viaggio, alloggio e vitto.<\/li><li>Il responsabile scientifico vigila affinch\u00e9 il materiale distribuito dall\u2019industria nel corso degli eventi formativi sia rispondente alla normativa vigente e che le voci di spesa relative al contributo dello sponsor, siano chiaramente esplicitate dalla societ\u00e0 organizzatrice.<\/li><li>Il relatore nei mini meeting, organizzati dalle industrie per illustrare ai medici le caratteristiche dei loro prodotti innovativi, deve dichiarare gli eventuali rapporti con l\u2019azienda promotrice.<\/li><li>E\u2019 fatto divieto al medico di partecipare ad eventi formativi, compresi i minimeeting, la cui ospitalit\u00e0 non sia contenuta in limiti ragionevoli o, comunque, intralci l\u2019attivit\u00e0 formativa.<\/li><li>Nel caso in cui i corsi di aggiornamento si svolgano e vengano sponsorizzati in localit\u00e0 turistiche nei periodi di stagionalit\u00e0, il medico non deve protrarre, oltre la durata dell\u2019evento, la sua permanenza a carico dello sponsor.<\/li><li>Il medico, ferma restando la libert\u00e0 delle scelte formative, deve partecipare a eventi la cui rilevanza medico scientifica e valenza formativa sia esclusiva.<\/li><li>Il medico \u00e8 tenuto a non sollecitare e a rifiutare premi, vantaggi pecuniari o in natura, offerti da aziende farmaceutiche o da aziende fornitrici di materiali o dispositivi medici, salvo che siano di valore trascurabile e comunque collegati all\u2019attivit\u00e0 professionale; il medico pu\u00f2 accettare pubblicazioni di carattere medico-scientifico.<\/li><li>I campioni di farmaci di nuova introduzione possono essere accettati dal medico per un anno dalla loro immissione in commercio.<\/li><li>Il medico riceve gli informatori scientifici del farmaco in base alla loro discrezionalit\u00e0 e alle loro esigenze informative e senza provocare intralcio all\u2019assistenza; dell\u2019orario di visita pu\u00f2 venire data notizia ai pazienti mediante informativa esposta nelle sale di aspetto degli ambulatori pubblici o privati e degli studi professionali.<\/li><li>Il medico non deve sollecitare la pressione delle associazioni dei malati per ottenere la erogazione di farmaci di non provata efficacia.<\/li><li>Il medico facente parte di commissioni di aggiudicazione di forniture non pu\u00f2 partecipare a iniziative formative a spese delle aziende partecipanti.<\/li><\/ol>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>All&#8217;art. 30 &#8220;Conflitto di interessi&#8221; 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