INFORMAZIONI E NORMATIVA ECM
Triennio formativo ECM 2023-2025
Per il triennio 2023-2025 è confermato l’obbligo formativo pari a 150 crediti (salvo esoneri, esenzioni e altre riduzioni) da conseguire dal 1° gennaio 2023 ed entro il 31 dicembre 2025.
Triennio formativo ECM 2020-2022
La Delibera 1/2025 della Commissione Nazionale ECM conferma la proroga al 31 dicembre 2025 del termine per l’assolvimento dell’obbligo formativo ECM per il triennio 2020-2022. Anche i crediti conseguiti nel triennio 2023-2025 potranno essere utilizzati per recuperare i debiti dei trienni passati. Lo spostamento dei crediti fra trienni è consentito fino al 30 giugno 2026.
Trienni precedenti
I crediti ECM acquisiti dal professionista in eccedenza rispetto all’obbligo formativo individuale dal 2014 alla fine del triennio 2026-2028 possono essere utilizzati per colmare eventuali debiti formativi relativi ai trienni 2014-2016, 2017-2019 e 2020-2022. I professionisti potranno acquisire crediti compensativi fino al 31 dicembre 2028. I calcoli delle eccedenze e gli spostamenti verranno effettuati automaticamente dal CoGeAPS che procederà con la compensazione dei trienni a partire da quello più recente, senza bisogno che il professionista intervenga manualmente.
Premialità per i professionisti in regola
Per i professionisti che al 3 luglio 2025 (data di approvazione della delibera della Commissione Nazionale ECM) risultano in regola con l’obbligo formativo di tutti i trienni precedenti viene rilasciato un bonus in base alla loro decorrenza di obbligo ECM. Il bonus è di 20 crediti ECM a valere sui trienni 2023-2025 e 2026-2028 per i professionisti in regola con l’obbligo formativo per i trienni 2014-2016, 2017-2020 e 2021-2023. E’ di 15 crediti per i professionisti in regola con l’obbligo formativo con decorrenza dal triennio 2017-2019. Infine è di 10 crediti per i professionisti in regola con l’obbligo formativo con decorrenza dal triennio 2020-2022. L’attribuzione del bonus è automatica e sarà visibile nell’area riservata del sito CoGeAPS.
Crediti ECM e Assicurazione
La legge 29 dicembre 2021, n. 233, concernente “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”, pubblicata sulla GU n.310 del 31-12-2021 – Suppl. Ordinario n. 48, prevede norme di rilevanza per la professione medica.Tra queste si segnala in particolare l’articolo 38-bis (Disposizioni in materia di formazione continua in medicina) secondo il quale, a partire dal triennio formativo 2023-2025, l’efficacia delle polizze assicurative previste all’articolo 10 della L. n. 24/2017 (cd. legge Gelli) è condizionata all’assolvimento in misura non inferiore al 70% dell’obbligo formativo individuale dell’ultimo triennio utile.
Crediti ECM in Radioprotezione
L’art. 162 del Decreto Legislativo n. 101 del 31 luglio 2020 ha stabilito che i crediti specifici in materia di radioprotezione devono rappresentare almeno il 10 per cento dei crediti complessivi previsti nel triennio per i medici specialisti, i medici di medicina generale, i pediatri di famiglia, i tecnici sanitari di radiologia medica, gli infermieri e gli infermieri pediatrici, e almeno il 15 per cento dei crediti complessivi previsti nel triennio per gli specialisti in fisica medica e per i medici specialisti e gli odontoiatri che svolgono attività complementare.
Leggi la Comunicazione del Ministero della Salute con i chiarimenti rispetto all’art. 162 del d.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101
Esoneri ed Esenzioni
E’ possibile ottenere una riduzione dell’obbligo formativo ECM per il triennio 2023–2025 in caso di esonero o esenzione, secondo quanto previsto dal Manuale sulla Formazione Continua del Professionista Sanitario (par. 4.1) e dalla normativa vigente.
- Esonero
Riduzione per frequenza a corsi universitari I professionisti che frequentano specifici percorsi universitari in Italia o all’estero, attinenti alla professione sanitaria, possono ottenere l’esonero automatico di 1/3 dell’obbligo formativo annuo per ciascun anno di frequenza.
I corsi che danno diritto all’esonero:
• Laurea triennale, specialistica o magistrale
• Corsi di specializzazione
• Dottorati di ricerca
• Master universitari di I e II livello (minimo 60 CFU/anno)
• Corsi di perfezionamento (minimo 60 CFU/anno)
• Corso di formazione specifica in medicina generale
• Corso di specializzazione in psicoterapia (per medici e psicologi)
• Corsi manageriali o per micologo
• Corsi per agopuntura, fitoterapia, omeopatia
Importante: l’esonero non è automatico. Deve essere richiesto dal professionista tramite la piattaforma Co.Ge.A.P.S., indicando tipo di corso e anno di frequenza nella sezione “Esoneri ed Esenzioni”. Esempio: se una specializzazione inizia a novembre 2022 e termina a maggio 2026, si possono richiedere gli esoneri per gli anni 2023–2026, uno alla volta alla fine di ciascun anno di riferimento.
- Esenzioni
Riduzione per impedimento documentato.
L’esenzione può essere richiesta in presenza di situazioni personali o professionali che impediscono la partecipazione alla formazione ECM. È valida solo su istanza del professionista e comporta una riduzione massima di 1/3 dell’obbligo triennale per ogni anno coinvolto.
Casi che danno diritto all’esenzione:
• Congedo di maternità, paternità, parentale, per adozione o affidamento
• Malattia grave, aspettativa per motivi familiari o sanitari
• Permessi per assistenza a familiari disabili (Legge 104/1992)
• Incarichi istituzionali o pubblici (direttore sanitario, cariche elettive)
• Partecipazione a missioni militari, umanitarie o attività sindacali
• Pensionamento con attività professionale saltuaria
Il calcolo dell’esenzione è di 2 crediti ECM ogni 15 giorni continuativi di sospensione. In caso di assenza su tutto l’anno solare, la riduzione è pari a 1/3 dell’obbligo annuale. I crediti eventualmente acquisiti durante il periodo di esenzione non sono validi ai fini dell’obbligo ECM.
- Esenzione ECM per Pensionati
A seguito della Delibera CNFC del 14/12/2021, è stata implementata sul portale Co.Ge.A.P.S. la riduzione dell’obbligo ECM professionale per “Pensionamento”. La Delibera prevede che per i professionisti che hanno compiuto il settantesimo anno d’età il Co.Ge.A.P.S. riconosca in modo automatico l’esenzione per i pensionati che esercitano saltuariamente la professione: per esercizio saltuario dell’attività professionale si intende coloro che sono collocati in quiescenza ed esercitano attività professionale sanitaria da cui deriva un reddito annuo non superiore a 5.000,00 euro.
Rimane fermo l’obbligo del singolo professionista di comunicare l’esercizio non saltuario dell’attività professionale tramite il portale Co.Ge.A.P.S., essendo in tal caso soggetto all’obbligo formativo ECM. Tale comunicazione equivale a rinuncia dell’esenzione e va comunicato attraverso l’area riservata del sito Cogeaps (https://application.cogeaps.it/login) ; si può accedere all’area riservata del sito Cogeaps tramite Spid entrando nella sezione dedicata all’esenzione per pensionamento.
Si consiglia di consultare il Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario approvato dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua:
Ultimo aggiornamento
24 Luglio 2025, 13:00