Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri Pesaro Urbino

INFORMAZIONI E NORMATIVA ECM

Triennio formativo ECM 2023-2025

Per il triennio 2023-2025 è confermato l’obbligo formativo pari a 150 crediti (salvo esoneri, esenzioni e altre riduzioni) da conseguire dal 1° gennaio 2023 ed entro il 31 dicembre 2025.

Triennio formativo ECM 2020-2022

La Legge n. 15 del 21/02/2025 di conversione del Decreto Legge n. 202 del 27/12/2024 prevede la proroga al 31 dicembre 2025 del termine per l’assolvimento dell’obbligo formativo ECM per il triennio 2020-2022.

Trienni precedenti

La norma di cui sopra prevede la possibilità di conseguire crediti compensativi a valere sui trienni 2014-2016, 2017-2019 e 2020-2022, secondo criteri e modalità che dovranno essere definite dalla Commissione nazionale per la formazione continua.

Crediti ECM in Radioprotezione

L’art. 162 del Decreto Legislativo n. 101 del 31 luglio 2020 ha stabilito che i crediti specifici in materia di radioprotezione devono rappresentare almeno il 10 per cento dei crediti complessivi previsti nel triennio per i medici specialisti, i medici di medicina generale, i pediatri di famiglia, i tecnici sanitari di radiologia medica, gli infermieri e gli infermieri pediatrici, e almeno il 15 per cento dei crediti complessivi previsti nel triennio per gli specialisti in fisica medica e per i medici specialisti e gli odontoiatri che svolgono attività complementare.

Leggi la Comunicazione del Ministero della Salute con i chiarimenti rispetto all’art. 162 del d.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101 

Crediti ECM e Assicurazione

La legge 29 dicembre 2021, n. 233, concernente “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”, pubblicata sulla GU n.310 del 31-12-2021 – Suppl. Ordinario n. 48, prevede norme di rilevanza per la professione medica.Tra queste si segnala in particolare l’articolo 38-bis (Disposizioni in materia di formazione continua in medicina) secondo il quale, a partire dal triennio formativo 2023-2025, l’efficacia delle polizze assicurative previste all’articolo 10 della L. n. 24/2017 (cd. legge Gelli) è condizionata all’assolvimento in misura non inferiore al 70% dell’obbligo formativo individuale dell’ultimo triennio utile.

Si consiglia di consultare il Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario approvato dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua:

Ultimo aggiornamento

19 Giugno 2025, 09:46