NOVITA’ ECM E OBBLIGO FORMATIVO
Data:
18 Giugno 2025

Con la delibera 1/2025 la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha introdotto nuove e importanti disposizioni in materia di Educazione Continua in Medicina, rivolte sia ai professionisti già in regola sia a coloro che devono regolarizzare la propria posizione:
1) Recupero crediti per il triennio 2020-2022
Il primo articolo della delibera conferma al 31 dicembre 2025 il termine ultimo, già previsto dal Decreto Milleproroghe, per acquisire i crediti mancanti per il triennio 2020-2022, oltre che per quello attuale (2023-2025). Anche i crediti conseguiti nel 2023-2025 potranno essere utilizzati per recuperare i debiti dei trienni passati. Lo spostamento dei crediti è consentito fino al 30 giugno 2026.
2) Crediti compensativi: cosa sono e a cosa servono
I crediti ECM acquisiti dal professionista in eccedenza rispetto all’obbligo formativo individuale dal 2014 alla fine del triennio 2026-2028 possono ora essere utilizzati per colmare eventuali debiti formativi relativi ai trienni 2014-2016, 2017-2019 e 2020-2022. I professionisti potranno acquisire crediti compensativi fino al 31 dicembre 2028. I calcoli delle eccedenze e gli spostamenti verranno effettuati automaticamente dal CoGeAPS che procederà con la compensazione dei trienni a partire da quello più recente, senza bisogno che il professionista intervenga manualmente.
3) Premialità per i professionisti in regola
Per i professionisti che al 03 luglio 2025 (data di approvazione della delibera) risultano in regola con l’obbligo formativo di tutti i trienni precedenti verrà rilasciato un bonus in base alla loro decorrenza di obbligo ECM.
Nel dettaglio:
Condizione del professionista alla data di pubblicazione della delibera CNFC 1/2025 | Bonus per il triennio 2023–2025 | Bonus per il triennio 2026–2028 |
In regola con l’obbligo formativo per i trienni 2014–2016, 2017–2019 e 2020–2022 | 20 crediti ECM | 20 crediti ECM |
In regola con l’obbligo formativo, con decorrenza dal triennio 2017–2019 | 15 crediti ECM | 15 crediti ECM |
In regola con l’obbligo formativo, con decorrenza dal triennio 2020–2022 | 10 crediti ECM | 10 crediti ECM |
L’attribuzione del bonus è automatica e sarà visibile nell’area personale del portale CoGeAPS.
Regolarità ECM e assicurazione professionale
La Legge 233/2021 di attuazione del PNRR prevede che, a decorrere dalla conclusione del triennio formativo 2023-2025 (quindi dal 1° gennaio 2026), l’efficacia delle polizze assicurative per la responsabilità civile verso terzi sarà condizionata all’assolvimento, in misura non inferiore al 70%, dell’obbligo formativo individuale ECM dell’ultimo triennio utile. Pertanto, i professionisti che non raggiungeranno questa soglia entro il triennio 2023-2025 non potranno accedere alla copertura assicurativa e si troveranno scoperti in caso di contenzioso. Inoltre, a partire da gennaio 2026, i medici che non avranno raggiunto almeno la percentuale minima dei crediti ECM richiesti potrebbero avere difficoltà nel sottoscrivere o rinnovare la propria polizza di Responsabilità Professionale, con evidenti limitazioni all’esercizio della professione.
Esenzione ECM per i pensionati
A seguito della Delibera CNFC del 14/12/2021, è stata implementata sul portale Co.Ge.A.P.S. la riduzione dell’obbligo ECM professionale per “Pensionamento”. La Delibera prevede che per i professionisti che hanno compiuto il settantesimo anno d’età il Co.Ge.A.P.S. riconosca in modo automatico l’esenzione per i pensionati che esercitano saltuariamente la professione: per esercizio saltuario dell’attività professionale si intende coloro che sono collocati in quiescenza ed esercitano attività professionale sanitaria da cui deriva un reddito annuo non superiore a 5.000,00 euro. Rimane fermo l’obbligo del singolo professionista di comunicare l’esercizio non saltuario dell’attività professionale tramite il portale Co.Ge.A.P.S., essendo in tal caso soggetto all’obbligo formativo ECM. Tale comunicazione equivale a rinuncia dell’esenzione e va comunicato attraverso l’area riservata del sito Cogeaps (https://application.cogeaps.it/login) ; si può accedere all’area riservata del sito Cogeaps tramite Spid entrando nella sezione dedicata all’esenzione per pensionamento.
Si consiglia di consultare il Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario approvato dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua:
Ultimo aggiornamento
24 Luglio 2025, 12:00